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Governo - Ordinamento Costituzionale ed Amministrativo

Sito Web Ufficiale della Regione SiciliaLa Sicilia è giuridicamente costituita in regione autonoma a statuto speciale; il relativo statuto è stato approvato con R. D. L. 15-V-1946, n. 455, e confermato con legge costituzionale 26-11-1948, n. 2. Alla regione siciliana lo statuto speciale riconosce un'autonomia assai più estesa di quella accordata non solo alle regioni a statuto ordinario, ma anche alle altre regioni a statuto speciale. Tale ampia autonomia, che determina frequenti contrasti e controversie, anche di carattere costituzionale, fra lo stato e la regione, viene in pane giustificata con la forte pressione esercitata nell'immediato dopoguerra dall’opinione pubblica siciliana, nella quale non mancavano di affiorare tendenze nettamente separatiste, che oltrepassavano il concetto delle autonomie regionali, per approssimarsi a una forma federativa: ciò, ovviamente, ha influito sulla formulazione delle norme statutarie. II territorio della regione include, oltre alla Sicilia, le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica e Pantelleria; capoluogo della regione è Palermo. Gli organi della regione sono l’Assemblea Regionale, la Giunta Regionale e il Presidente della Regione. L'Assemblea Regionale ha funzioni esclusivamente legislative ed e composta di 90 deputati (è da rilevare che tale qualifica è attribuita solo ai componenti dell’Assemblea Regionale Siciliana, mentre per le altre regioni il relativo statuto usa il termine di consiglieri), eletti nella regione a suffragio universale e segreto e con sistema proporzionale, secondo la legge emanata dalla stessa assemblea in base ai principi fissati dalla costituzione dello stato in materia di elezioni politiche. L'assemblea regionale elegge nel suo seno il presidente, l'ufficio di presidenza e le commissioni permanenti. L'assemblea dura in carica 5 anni, ma può essere sciolta con provvedimento del governo dello stato per persistente violazione dello statuto, su proposta del commissario dello stato per la regione siciliana, previa deliberazione delle assemblee legislative dello stato. II presidente e i membri della giunta (8 assessori effettivi e 4 supplenti) sono nominati dall’assemblea regionale e costituiscono il governo della regione, che assume nei confronti dell'assemblea all'incirca la stessa posizione giuridica che ha il governo dello stato di fronte al parlamento: anche questa qualificazione è esclusiva della regione siciliana, perchè nello statuto delle altre regioni la giunta viene indicata semplicemente come organo esecutivo della regione. II presidente regionale, oltre a essere capo del governo regionale e a rappresentare la regione, rappresenta in essa anche il governo dello stato, che può tuttavia inviare temporaneamente propri commissari per l'esplicazione di funzioni statali. Questa rappresentanza del governo dello stato, che non è attribuita agli altri presidenti regionali, si spiega con il fatto che la competenza amministrativa della regione siciliana si estende anche a materie che nelle altre regioni sarebbero di diretta amministrazione da parte dello stato, e per le quali, quindi, il commissario dello stato non ha quei poteri di coordinamento che gli spettano in tutte le altre regioni. La posizione di maggior prestigio del presidente della regione siciliana, in raffronto agli altri presidenti regionali, è confermata anche dal diritto che gli è riconosciuto di partecipare con rango di ministro e con voto deliberativo al consiglio dei ministri dello stato, relativamente alle materie che interessano la regione siciliana, e dalla competenza a esso attribuita di decidere i ricorsi amministrativi avanzati in via straordinaria contro atti amministrativi regionali, competenza che sul piano nazionale è riservata al presidente della repubblica; provvede inoltre al mantenimento dell'ordine pubblico per mezzo della polizia dello stato, la quale dipende disciplinarmente, per l'impiego e l'utilizzazione, dal governo regionale. Amplissime sono le funzioni legislative della regione siciliana e amplissime anche quelle amministrative. Lo statuto prevede, infatti, che il governo regionale abbia funzioni esecutive e amministrative nelle materie di competenza propria della regione (cioè in quelle attribuite alla competenza legislativa regionale), ma svolga anche attività amministrativa in ogni altro campo, secondo le direttive del governo dello stato, salva la competenza degli enti locali minori. Ciò significa che in sostanza lo statuto regionale, ove si eccettuino talune materie riservate alla competenza esclusiva dello stato, ha attuato un vasto e profondo decentramento amministrativo a favore degli organi della regione, che assumono, quindi, la duplice fisionomia di organi regionali e di organi statali. La regione ha un proprio organo di consulenza giuridico-amministrativa, con funzioni analoghe al consiglio di stato, con cui è organicamente collegato: il consiglio di giustizia amministrativa per la regione siciliana; il controllo degli atti della regione è esercitato da una sezione della corte dei conti con sede in Palermo. II consiglio di giustizia amministrativo per la regione siciliana è stato istituito con sede in Palermo, in attuazione dell'art. 23 dello statuto speciale della regione siciliana, come sezione decentrata del consiglio di stato, con D. Lgs. 6-V-1948, n. 634, modificato e integrato dal D. P. R. 5-IV-1978, n. 204. Presieduto da un presidente di sezione del consiglio di stato, designato dal consiglio di presidenza consiglio di stato, ha funzioni consultive e giurisdizionali; la sua composizione è diversa a seconda delle funzioni esercitate. In sede consultiva è organo di consulenza giuridico-amministrativa del governo regionale. Gli atti per i quali le leggi richiedono il parere del consiglio di stato, qualora siano emanati dall’amministrazione regionale, sono sottoposti al parere del consiglio di giustizia amministrativa: esprime anche il parere sui ricorsi straordinari decisi dal presidente della regione. In sede giurisdizionale la posizione del consiglio di giustizia amministrativa è sensibilmente mutata per effetto della istituzione anche nella regione siciliana del tribunale regionale amministrativo. Secondo la legge istitutiva il consiglio era giudice di primo grado nei riguardi degli atti e provvedimenti definitivi dell’amministrazione regionale e delle altre autorità amministrative aventi sede nel territorio della regione e giudice di appello sulle decisioni di primo grado delle giunte provinciali amministrative in sede giurisdizionale comprese nel territorio della regione; avverso le decisioni del consiglio sulle impugnative di atti e provvedimenti delle autorità amministrative dello stato non pronunciate in grado di appello era ammesso ricorso all’ordinanza plenaria delle sezioni giurisdizionali del consiglio di stato. Dichiarata, con sentenza della corte costituzionale 12-111-1975, n. 61, l'illegittimità costituzionale dell'art. 40 della L. 6-XII-1971, n. 1034, che limitava sia pure temporaneamente la competenza del TAR per la Sicilia, e ricondotta la competenza di quest'ultimo nell'ambito della normativa generale, il consiglio di giustizia amministrativa è ora esclusivamente giudice di appello avverso le sentenze del tribunale amministrativo regionale per la Sicilia. La regione siciliana, nell'ambito del suo territorio, è succeduta nei beni e diritti patrimoniali dallo stato di natura immobiliare e in quelli demaniali, comprese le acque pubbliche esistenti nella regione ed esclusi soltanto i beni che interessano la difesa dello stato o servizi di carattere generale (p. es., il demanio ferroviario). Al suo fabbisogno finanziario la regione provvede mediante le entrate derivanti dai beni demaniali e patrimoniali della regione e mediante le entrate tributarie a essa spettanti. Ai sensi dell'art. 36 dello statuto speciale e del D. P. R. 26-VII-1965, n. 1074, che stabilisce le norme d'attuazione dello statuto stesso in materia finanziaria, spettano alla regione, oltre alle entrate tributarie da essa direttamente deliberate, tutte le entrate tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo territorio, ad eccezione delle entrate derivanti dall'imposta di produzione, dal monopolio dei tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere nazionale. Alla regione e inoltre attribuita un'assegnazione annua a carico del bilancio dello stato, a titolo di solidarietà nazionale, da impiegarsi nell'esecuzione di lavori pubblici e tendente a bilanciare il minor ammontare dei redditi di lavoro nell'isola in confronto alla media nazionale. L'art. 15 dello statuto, in deroga all'art. 115 cost., dichiara soppresse nell'ambito della regione siciliana le circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti pubblici che ne derivano, così che l'ordinamento degli enti locali si basa sulla regione stessa, sui comuni e sui liberi consorzi comunali e l'emanazione delle norme relative rientra nella competenza della regione, che vi ha provveduto con D.-L. P. Reg. 29-X-1955, n. 6. II consorzio di comuni e un ente consortile, e non a carattere territoriale obbligatorio come l'ente provincia, traendo origine dalla spontanea volontà dei consorziati. Devesi però precisare che, stante l'inerzia dei comuni a farsi promotori della costituzione dei liberi consorzi, la regione con L. R. 6-III-1986, n. 9, ha ora istituito le nuove «province regionali» stabilendo un meccanismo di silenzio-assenso per cui la mancata proposta di costituzione del libero consorzio equivale a proposta di costituirsi in consorzio con i comuni ricadenti nell’ambito territoriale della disciolta provincia e con il medesimo capoluogo: il che ha portato alla conferma delle vecchie circoscrizioni provinciali per mancanza di iniziative in senso diverso dei comuni. La legge ha pero provveduto a dare un nuovo volto alle province regionali attribuendo ad esse funzioni di programmazione socio-economica e di pianificazione territoriale, nonché funzioni gestionali nei comparti dei servizi sociali, dello sviluppo economico, dell'organizzazione del territorio e della tutela ambientale. Alle province sono state, inoltre, trasferite le funzioni delle comunità montane, che nel territorio regionale sono quindi soppresse. Fino all’entrata in funzione della corte costituzionale il giudizio sulla costituzionalità delle leggi regionali e delle leggi e
dei regolamenti emanati dallo stato al fine della loro efficacia entro la regione siciliana fu demandato all'alta corte per la regione siciliana; alla stessa corte, in base all'art. 26 dello statuto, spettava giudicare di reati compiuti dal presidente e dagli assessori regionali nell'esercizio delle proprie funzioni e accusati dall'assemblea regionale. La competenza dell'alta
corte per la regione siciliana è stata poi assorbita in quella generale della corte costituzionale, come confermato dalla stessa corte costituzionale con sentenze 9-III-1957, n. 38, e 22-I-1970, n. 6.

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