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La
Sicilia è giuridicamente costituita in regione
autonoma a statuto speciale; il relativo statuto
è stato approvato con R. D. L. 15-V-1946, n.
455, e confermato con legge costituzionale
26-11-1948, n. 2. Alla regione siciliana lo
statuto speciale riconosce un'autonomia assai
più estesa di quella accordata non solo alle
regioni a statuto ordinario, ma anche alle altre
regioni a statuto speciale. Tale ampia
autonomia, che determina frequenti contrasti e
controversie, anche di carattere costituzionale,
fra lo stato e la regione, viene in pane
giustificata con la forte pressione esercitata
nell'immediato dopoguerra dall’opinione pubblica
siciliana, nella quale non mancavano di
affiorare tendenze nettamente separatiste, che
oltrepassavano il concetto delle autonomie
regionali, per approssimarsi a una forma
federativa: ciò, ovviamente, ha influito sulla
formulazione delle norme statutarie. II
territorio della regione include, oltre alla
Sicilia, le isole Eolie, Egadi, Pelagie, Ustica
e Pantelleria; capoluogo della regione è
Palermo. Gli organi della regione sono
l’Assemblea Regionale, la Giunta Regionale e il
Presidente della Regione. L'Assemblea Regionale
ha funzioni esclusivamente legislative ed e
composta di 90 deputati (è da rilevare che tale
qualifica è attribuita solo ai componenti
dell’Assemblea Regionale Siciliana, mentre per
le altre regioni il relativo statuto usa il
termine di consiglieri), eletti nella regione a
suffragio universale e segreto e con sistema
proporzionale, secondo la legge emanata dalla
stessa assemblea in base ai principi fissati
dalla costituzione dello stato in materia di
elezioni politiche. L'assemblea regionale elegge
nel suo seno il presidente, l'ufficio di
presidenza e le commissioni permanenti.
L'assemblea dura in carica 5 anni, ma può essere
sciolta con provvedimento del governo dello
stato per persistente violazione dello statuto,
su proposta del commissario dello stato per la
regione siciliana, previa deliberazione delle
assemblee legislative dello stato. II presidente
e i membri della giunta (8 assessori effettivi e
4 supplenti) sono nominati dall’assemblea
regionale e costituiscono il governo della
regione, che assume nei confronti dell'assemblea
all'incirca la stessa posizione giuridica che ha
il governo dello stato di fronte al parlamento:
anche questa qualificazione è esclusiva della
regione siciliana, perchè nello statuto delle
altre regioni la giunta viene indicata
semplicemente come organo esecutivo della
regione. II presidente regionale, oltre a
essere capo del governo regionale e a
rappresentare la regione, rappresenta in essa
anche il governo dello stato, che può tuttavia
inviare temporaneamente propri commissari per
l'esplicazione di funzioni statali. Questa
rappresentanza del governo dello stato, che non
è attribuita agli altri presidenti regionali, si
spiega con il fatto che la competenza
amministrativa della regione siciliana si
estende anche a materie che nelle altre regioni
sarebbero di diretta amministrazione da parte
dello stato, e per le quali, quindi, il
commissario dello stato non ha quei poteri di
coordinamento che gli spettano in tutte le altre
regioni. La posizione di maggior prestigio del
presidente della regione siciliana, in raffronto
agli altri presidenti regionali, è confermata
anche dal diritto che gli è riconosciuto di
partecipare con rango di ministro e con voto
deliberativo al consiglio dei ministri dello
stato, relativamente alle materie che
interessano la regione siciliana, e dalla
competenza a esso attribuita di decidere i
ricorsi amministrativi avanzati in via
straordinaria contro atti amministrativi
regionali, competenza che sul piano nazionale è
riservata al presidente della repubblica;
provvede inoltre al mantenimento dell'ordine
pubblico per mezzo della polizia dello stato, la
quale dipende disciplinarmente, per l'impiego e
l'utilizzazione, dal governo regionale.
Amplissime sono le funzioni legislative della
regione siciliana e amplissime anche quelle
amministrative. Lo statuto prevede, infatti, che
il governo regionale abbia funzioni esecutive e
amministrative nelle materie di competenza
propria della regione (cioè in quelle attribuite
alla competenza legislativa regionale), ma
svolga anche attività amministrativa in ogni
altro campo, secondo le direttive del governo
dello stato, salva la competenza degli enti
locali minori. Ciò significa che in sostanza lo
statuto regionale, ove si eccettuino talune
materie riservate alla competenza esclusiva
dello stato, ha attuato un vasto e profondo
decentramento amministrativo a favore degli
organi della regione, che assumono, quindi, la
duplice fisionomia di organi regionali e di
organi statali. La regione ha un proprio organo
di consulenza giuridico-amministrativa, con
funzioni analoghe al consiglio di stato, con cui
è organicamente collegato: il consiglio di
giustizia amministrativa per la regione
siciliana; il controllo degli atti della regione
è esercitato da una sezione della corte dei
conti con sede in Palermo. II consiglio di
giustizia amministrativo per la regione
siciliana è stato istituito con sede in Palermo,
in attuazione dell'art. 23 dello statuto
speciale della regione siciliana, come sezione
decentrata del consiglio di stato, con D. Lgs.
6-V-1948, n. 634, modificato e integrato dal D.
P. R. 5-IV-1978, n. 204. Presieduto da un
presidente di sezione del consiglio di stato,
designato dal consiglio di presidenza consiglio
di stato, ha funzioni consultive e
giurisdizionali; la sua composizione è diversa a
seconda delle funzioni esercitate. In sede
consultiva è organo di consulenza
giuridico-amministrativa del governo regionale.
Gli atti per i quali le leggi richiedono il
parere del consiglio di stato, qualora siano
emanati dall’amministrazione regionale, sono
sottoposti al parere del consiglio di giustizia
amministrativa: esprime anche il parere sui
ricorsi straordinari decisi dal presidente della
regione. In sede giurisdizionale la posizione
del consiglio di giustizia amministrativa è
sensibilmente mutata per effetto della
istituzione anche nella regione siciliana del
tribunale regionale amministrativo. Secondo la
legge istitutiva il consiglio era giudice di
primo grado nei riguardi degli atti e
provvedimenti definitivi dell’amministrazione
regionale e delle altre autorità amministrative
aventi sede nel territorio della regione e
giudice di appello sulle decisioni di primo
grado delle giunte provinciali amministrative in
sede giurisdizionale comprese nel territorio
della regione; avverso le decisioni del
consiglio sulle impugnative di atti e
provvedimenti delle autorità amministrative
dello stato non pronunciate in grado di appello
era ammesso ricorso all’ordinanza plenaria delle
sezioni giurisdizionali del consiglio di stato.
Dichiarata, con sentenza della corte
costituzionale 12-111-1975, n. 61,
l'illegittimità costituzionale dell'art. 40
della L. 6-XII-1971, n. 1034, che limitava sia
pure temporaneamente la competenza del TAR per
la Sicilia, e ricondotta la competenza di quest'ultimo
nell'ambito della normativa generale, il
consiglio di giustizia amministrativa è ora
esclusivamente giudice di appello avverso le
sentenze del tribunale amministrativo regionale
per la Sicilia. La regione siciliana,
nell'ambito del suo territorio, è succeduta nei
beni e diritti patrimoniali dallo stato di
natura immobiliare e in quelli demaniali,
comprese le acque pubbliche esistenti nella
regione ed esclusi soltanto i beni che
interessano la difesa dello stato o servizi di
carattere generale (p. es., il demanio
ferroviario). Al suo fabbisogno finanziario la
regione provvede mediante le entrate derivanti
dai beni demaniali e patrimoniali della regione
e mediante le entrate tributarie a essa
spettanti. Ai sensi dell'art. 36 dello statuto
speciale e del D. P. R. 26-VII-1965, n. 1074,
che stabilisce le norme d'attuazione dello
statuto stesso in materia finanziaria, spettano
alla regione, oltre alle entrate tributarie da
essa direttamente deliberate, tutte le entrate
tributarie erariali riscosse nell'ambito del suo
territorio, ad eccezione delle entrate derivanti
dall'imposta di produzione, dal monopolio dei
tabacchi, dal lotto e dalle lotterie a carattere
nazionale. Alla regione e inoltre attribuita
un'assegnazione annua a carico del bilancio
dello stato, a titolo di solidarietà nazionale,
da impiegarsi nell'esecuzione di lavori pubblici
e tendente a bilanciare il minor ammontare dei
redditi di lavoro nell'isola in confronto alla
media nazionale. L'art. 15 dello statuto, in
deroga all'art. 115 cost., dichiara soppresse
nell'ambito della regione siciliana le
circoscrizioni provinciali e gli organi ed enti
pubblici che ne derivano, così che l'ordinamento
degli enti locali si basa sulla regione stessa,
sui comuni e sui liberi consorzi comunali e
l'emanazione delle norme relative rientra nella
competenza della regione, che vi ha provveduto
con D.-L. P. Reg. 29-X-1955, n. 6. II consorzio
di comuni e un ente consortile, e non a
carattere territoriale obbligatorio come l'ente
provincia, traendo origine dalla spontanea
volontà dei consorziati. Devesi però precisare
che, stante l'inerzia dei comuni a farsi
promotori della costituzione dei liberi
consorzi, la regione con L. R. 6-III-1986, n. 9,
ha ora istituito le nuove «province regionali»
stabilendo un meccanismo di silenzio-assenso per
cui la mancata proposta di costituzione del
libero consorzio equivale a proposta di
costituirsi in consorzio con i comuni ricadenti
nell’ambito territoriale della disciolta
provincia e con il medesimo capoluogo: il che ha
portato alla conferma delle vecchie
circoscrizioni provinciali per mancanza di
iniziative in senso diverso dei comuni. La legge
ha pero provveduto a dare un nuovo volto alle
province regionali attribuendo ad esse funzioni
di programmazione socio-economica e di
pianificazione territoriale, nonché funzioni
gestionali nei comparti dei servizi sociali,
dello sviluppo economico, dell'organizzazione
del territorio e della tutela ambientale. Alle
province sono state, inoltre, trasferite le
funzioni delle comunità montane, che nel
territorio regionale sono quindi soppresse. Fino
all’entrata in funzione della corte
costituzionale il giudizio sulla
costituzionalità delle leggi regionali e delle
leggi e
dei regolamenti emanati dallo stato al fine
della loro efficacia entro la regione siciliana
fu demandato all'alta corte per la regione
siciliana; alla stessa corte, in base all'art.
26 dello statuto, spettava giudicare di reati
compiuti dal presidente e dagli assessori
regionali nell'esercizio delle proprie funzioni
e accusati dall'assemblea regionale. La
competenza dell'alta
corte per la regione siciliana è stata poi
assorbita in quella generale della corte
costituzionale, come confermato dalla stessa
corte costituzionale con sentenze 9-III-1957, n.
38, e 22-I-1970, n. 6. |